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Art. 287 Audizione delle parti 212
Se l’istanza è completa, il giudice convoca le parti. L’audizione è retta dalle disposizioni del CC213. 212 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2811861; FF 2008 16671683). |