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Art. 291 Udienza di conciliazione
1 Il giudice convoca le parti a un’udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio. 2 Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un’intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio. 3 Se non sussiste il motivo di divorzio o se l’intesa non è raggiunta, il giudice dà all’attore l’opportunità di motivare l’azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.218 218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |