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Art. 298 Audizione dei figli
1 I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano. 1bisNon è ammesso l’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva.220 2 Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori e il curatore vengono informati su tali risultanze. 3 Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione. 220 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |