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Art. 315 Effetto sospensivo
1 L’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata. 2 L’appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di:
3 L’appello ha sempre effetto sospensivo se è appellata una decisione costitutiva.245 4 Se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile, l’autorità giudiziaria superiore può, su richiesta:
5 L’autorità giudiziaria superiore può pronunciarsi già prima della proposizione dell’appello. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d’impugnazione decorre infruttuosamente.247 244 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). 245 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). 246 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). 247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |
