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Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell’azione
1 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:
1bis Se deve esaminare i fatti d’ufficio, l’autorità giudiziaria superiore considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.248 2 Una mutazione dell’azione è ammissibile soltanto se:
248 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). 249 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3643; FF 2014 7505). |