Art. 321 Proposizione del reclamo
1 Il reclamo, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239). 2 Se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o un’altra decisione o disposizione ordinatoria processuale di prima istanza, il termine di reclamo è di dieci giorni, salvo che la legge disponga altrimenti.251 3 Se è in possesso della parte, la decisione o disposizione impugnata dev’essere allegata. 4 Il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo. 251 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |