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Art. 331 Effetto sospensivo
1 La domanda di revisione non preclude l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata. 2 Il giudice può sospendere l’esecutività della decisione impugnata.262 Se del caso ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie. 262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |
