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Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

Art. 36 Principio

Per le azio­ni da at­to il­le­ci­to è com­pe­ten­te il giu­di­ce del do­mi­ci­lio o del­la se­de del dan­neg­gia­to o del con­ve­nu­to o il giu­di­ce del luo­go dell’at­to o dell’even­to.