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Art. 368 Ricusazione del tribunale arbitrale
1 Una parte può ricusare l’intero tribunale arbitrale qualora l’altra parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione degli arbitri. Il motivo della ricusazione dev’essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all’altra parte. 2 Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista negli articoli 361 e 362. 3 Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale ricusato. |