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Art. 400 Principi
1 Il Consiglio federale emana le norme d’attuazione. 2 Esso mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti. I moduli per gli atti scritti delle parti devono essere concepiti in modo da poter essere compilati anche da una parte non esperta in fatto di diritto. 2bis Mette a disposizione del pubblico informazioni sulle spese giudiziarie, nonché sulle possibilità di gratuito patrocinio e di finanziamento del processo.296 3 Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale di giustizia la competenza di emanare norme amministrative e tecniche, nonché quella di informare il pubblico e di mettere moduli a sua disposizione.297 296 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). 297 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |