|
|
|
Art. 401a Statistiche e numero di casi 298
La Confederazione e i Cantoni provvedono assieme ai tribunali all’allestimento di statistiche sufficienti sul numero di casi e sugli indicatori relativi all’applicazione della presente legge, segnatamente sul numero, la natura, la materia, la durata e i costi dei procedimenti. 298 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |
