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Art. 54 Pubblicità del procedimento
1 Le udienze e l’eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico. 2 Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev’essere pubblica. 3 Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l’interesse pubblico o l’interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano. 4 I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici. |