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Art. 64 Effetti della pendenza della causa
1 La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:
2 Per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice. |