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Art. 76 Diritti dell’interveniente
1 L’interveniente può, a sostegno della parte principale, intraprendere tutti gli atti processuali ammissibili secondo la fase della procedura; può segnatamente far valere qualsivoglia mezzo d’azione e di difesa, nonché proporre mezzi d’impugnazione. 2 Gli atti processuali dell’interveniente che contrastino con quelli della parte principale sono processualmente ininfluenti. |