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Art. 94a Azione collettiva 58
In caso di azione collettiva, se le parti non si accordano in merito al valore litigioso oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il giudice determina il valore litigioso secondo il proprio apprezzamento, in funzione degli interessi dei singoli membri del gruppo di persone in questione e dell’importanza della causa. 58 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |