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Art. 96 Tariffe e distrazione delle spese ripetibili 59
1I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie. È fatta salva la normativa in materia di tasse ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LEF60. 2I Cantoni possono prevedere che l’avvocato ha un diritto esclusivo agli onorari e spese assegnati a titolo di spese ripetibili. 59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |