|
|
|
Art. 98 Anticipazione delle spese 61
1 Il giudice e l’autorità di conciliazione possono esigere che l’attore anticipi un importo a copertura della metà al massimo delle spese processuali presumibili. 2 Possono esigere l’anticipazione di un importo a copertura della totalità delle spese processuali presumibili:
61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |
