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Art. 10
5. Condizioni di luogo 1Nei limiti delle condizioni d'applicazione personali, il presente Codice si applica sia ai fatti commessi in Svizzera sia a quelli commessi all'estero. 1bisLe persone di cui all'articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all'estero un reato previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall'articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate a un altro Stato né consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.1 1terSe l'autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:
1quaterLe persone che hanno commesso all'estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall'articolo 114a sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate alla Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate a un altro Stato né essere consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza. 3 2Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. 3Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19504 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
4Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera. 1 Introdotto dal n. II della LF del 19 dic. 2003 (RU 2004 2691; FF 2003 671). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). |