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Art. 100
Turbamento del servizio militare 1Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio è punito con una pena pecuniaria2. 2In servizio attivo, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 3Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). |
