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Art. 116
Assassinio 1Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva perpetua o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.1 1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). |
