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Art. 128
Rissa 1Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti. 3Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). |
