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Art. 130
Appropriazione indebita 1. Chiunque, per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Il colpevole può essere punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria2, se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica, se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio. 3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). |
