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Art. 131
Furto 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere2, se ha rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un camerata, se ha commesso il furto in un luogo al quale aveva facilità d'accesso per ragione di accantonamento o di alloggio. 3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere3 se fa mestiere del furto. 4. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni4 se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o, per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra particolarmente pericoloso. 5. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 1 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). |
