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Art. 17
Stato di necessità esimente 1Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti. 2Chiunque commette un reato in tempo di guerra agisce lecitamente se in tal modo protegge beni giuridici preponderanti e il fatto stesso s'impone nell'interesse della difesa nazionale. |
