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Art. 18
Incapacità e scemata imputabilità 1Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. 2Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. 3Possono essere ordinate tuttavia le misure previste nel presente Codice e quelle di cui agli articoli 59-61, 63 e 64 del Codice penale svizzero1. 4I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato. |
