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Art. 29
Esazione 1L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento.1 Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini. 2Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esazione, l'autorità d'esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie. 3Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace. 4Per l'esecuzione della pena pecuniaria in forma di lavoro di pubblica utilità si applica l'articolo 79a del Codice penale svizzero2.3 1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |
