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Art. 34a
Pena detentiva in luogo della pena pecuniaria 1Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
2Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva. 3Sono salvi gli articoli 30 e 81 capoverso 1bis. 1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |
