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Codice penale militare
del 13 giugno 1927 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 34b
Esecuzione
1Le pene detentive sono eseguite giusta il Codice penale svizzero1.
2In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l'esecuzione militare della pena detentiva. Esso disciplina i particolari.