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Art. 35
4. Pena accessoria: degradazione 1Il giudice pronuncia la degradazione del militare che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado. 2Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide se il militare degradato sarà ancora chiamato a prestare servizio militare. 3Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato. 1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). |
