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Art. 37
2. Pena detentiva con condizionale parziale1 1Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.2 2La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. 3La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 del Codice penale svizzero3) non sono applicabili alla parte da eseguire.4 1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |
