Art. 4
Estensione in caso di servizio attivo
In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati: - 1.
- le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
- crimine o delitto contro una guardia militare (art. 65);
- usurpazione di potere (art. 69);
- tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89);
- atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92);
- violazione di obblighi contrattuali (art. 97);
- attentati contro la sicurezza militare (art. 98-105 e 107);
- corruzione attiva (art. 141);
- gestione infedele (art. 144);
- liberazione di detenuti (art. 177);
- 2.
- le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115-118, 121-123, 128, 129-131, 134-136, 149-151c, 160, 161-165 e 167-169 se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito;
- 3.
- le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171;
- 4.
- gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall'esercito;
- 5.
- i funzionari, impiegati od operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari, degli impianti e servizi d'interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.
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