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Art. 47
Misure terapeutiche e internamento 1Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero1 sulle misure terapeutiche e sull'internamento (art. 56-65). 2L'autorità competente è quella del Cantone d'esecuzione. 3Le misure sono eseguite secondo il Codice penale svizzero. |
