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Codice penale militare
del 13 giugno 1927 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 49
1. Esclusione dall'esercito
1Il giudice esclude dall'esercito il condannato a una pena detentiva di oltre tre anni o internato secondo l'articolo 64 del Codice penale svizzero1.
2Il giudice può escludere dall'esercito il condannato a un'altra pena.