Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Codice penale militare

del 13 giugno 1927 (Stato 1° gennaio 2019)

Art. 49

1. Esclu­sio­ne dall'eser­ci­to

 

1Il giu­di­ce esclu­de dall'eser­ci­to il con­dan­na­to a una pe­na de­ten­ti­va di ol­tre tre an­ni o in­ter­na­to se­con­do l'ar­ti­co­lo 64 del Co­di­ce pe­na­le sviz­ze­ro1.

2Il giu­di­ce può esclu­de­re dall'eser­ci­to il con­dan­na­to a un'al­tra pe­na.


1 RS 311.0