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Art. 49c
d. Esecuzione L'esecuzione è retta dagli articoli 66c e 66d del Codice penale svizzero2. 1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329; FF 2013 5163). |
