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Art. 51
5. Confisca. a. Confisca di oggetti pericolosi 1Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. 2Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti. |
