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Art. 55
1. Prescrizione dell'azione penale. Termini 1L'azione penale si prescrive:
2In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121 e 153-155 commessi su fanciulli minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale decorre in tutti i casi fino al giorno in cui la vittima compie venticinque anni. 3Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. 4La prescrizione dell'azione penale in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115-117, 121 e 153-155, commessi su fanciulli minori di sedici anni, è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 5 ottobre 20012 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data. 1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4417; FF 2012 8119). |
