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Art. 60c Multa
Multa 1Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. 2In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. 3Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. 4Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. 5Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 29 e 30 capoversi 2-5. |
