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Art. 61
Disobbedienza 1Chiunque intenzionalmente disobbedisce a un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso o alla truppa di cui fa parte, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciata la multa. 3Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 4In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva. Se la disobbedienza avviene di fronte al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. 1 Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968). |
