Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Codice penale militare
del 13 giugno 1927 (Stato 1° gennaio 2019)
Art. 67
Abuso della facoltà di punire
1Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.