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Art. 68
Soppressione di un reclamo 1. Chiunque, a scopo d'intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una denuncia penale, chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o una denuncia penale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. |
