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Art. 7
Partecipazione di civili 1Se a un reato puramente militare (art. 61-85) o a un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86-107) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice. 2Se a un reato comune (art. 115-179), a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (art. 108, 109 e 114a) o a un crimine di guerra (art. 110-114a e 139) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste rimangono soggette al diritto penale ordinario. È fatto salvo l'articolo 221a. 1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). |
