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Art. 70
Messa in pericolo di un subalterno 1Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in serio pericolo la vita o la salute d'un subalterno o d'un inferiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. |
