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Art. 82
Omissione del servizio e assenza ingiustificata 1È punito con una pena pecuniaria chiunque2, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare:
2Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 3In servizio attivo la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 4Se più tardi l'autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).4 5È fatto salvo l'articolo 84.5 1 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). |
