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Art. 88
Franchi tiratori Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l'esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta dalla Svizzera, è punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173). |
