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Art. 90
Uso d'armi contro la Confederazione 1Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico è punito con una pena detentiva. 2Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita. 1 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). |
