|
|
|
Art. 91
Favoreggiamento del nemico 1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale, chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni, chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera, è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi1. 2. Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.2 1 Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). |
