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Art. 94
3. Indebolimento della forza difensiva del Paese. Servizio straniero 1Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato non sono punibili. 3Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l'arruolamento è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva dev'essere cumulata la pena pecuniaria2. 4In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685). |
