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Art. 97
Violazione di obblighi contrattuali 1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria2. Se l'inadempimento dipende da negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell'inadempimento del contratto. 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685). |
