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Art. 9a
b. Giovani adulti 1Se, al momento del fatto, l'autore aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del presente Codice. 2È parimenti applicabile l'articolo 61 del Codice penale svizzero1. L'autorità competente è quella del Cantone d'esecuzione. |
