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Art. 63
Sedizione 1. Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipano al rifiuto d’obbedienza, a minacce o a vie di fatto verso un capo o un superiore, ogni compartecipe è punito con una pena detentiva o pecuniaria1. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione. 2. Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.2 1 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |